La Corte di Cassazione Civile, Sezione 1, con la sentenza n. 20664 del 31 luglio 2019 ha ribadito il principio secondo cui il compenso del curatore fallimentare va determinato, in forza dei criteri di cui all’art. 1 del d.m. n. 570 del 1992, applicando le percentuali sull’attivo (se esistente) e quelle sul passivo, mentre la somma minima liquidabile ex art. 4 del citato decreto ministeriale va riconosciuta, a garanzia dell’organo del fallimento, solo se i menzionati criteri conducano alla liquidazione di un compenso inferiore a quello minimo.
Inoltre, ha precisato ancora la Corte, la liquidazione del compenso del curatore fallimentare deve essere specificamente motivata mediante l’indicazione dei criteri seguiti in relazione alla disciplina regolamentare richiamata, risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione.
Fonte: http://www.cortedicassazione.it