Qualora una condotta scorretta abbia rilevanza per più tipologie di contenzioso, queste procedono parallelamente e autonomamente, senza che l’una interferisca sull’altra e viceversa.
La nullità dell’avviso di accertamento ha effetti solo sul rapporto tributario, non incidendo sul riscontro del “reato fiscale” in sede penale. Inoltre, è legittimo l’utilizzo di un accertamento fiscale di tipo presuntivo per la verifica del superamento della soglia di punibilità del reato di omessa dichiarazione dei redditi.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 36491/2019, basandosi su atti ispettivi e di accertamento dell’Agenzia delle entrate ritenuti nulli, ha condannato un commerciante per il reato di omessa dichiarazione dei redditi (articolo 5 Dlgs n. 74/2000. La Corte ha infatti chiarito che le “patologie dell’avviso di accertamento non incidono sulla attitudine dell’atto a veicolare nel processo penale le informazioni che se ne possono trarre”. Inoltre, ha ritenuto legittimo il superamento della soglia di punibilità penale, seppur la pretesa erariale derivava da un accertamento induttivo.
Fonte: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/laccertamento-induttivo-nullo-e-utilizzabile-nel-processo-penale