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LIBERI PROFESSIONISTI E DIPENDENTI – LA CASSAZIONE PRECISA GLI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELL’INPS E DELLE CASSE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARI

Pubblicato il 04 Ottobre 2019

Un professionista (nel caso specifico un ingegnere o un architetto), inquadrato come lavoratore dipendente, svolge anche un’attività libero professionale per la quale già versa il contributo integrativo ad INARCASSA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti), deve anche versare i contributi alla gestione separata dell’INPS?
A questo quesito ha risposto la Corte Cassazione con l’Ordinanza n. 23040/2019, depositata il 16 settembre 2019. Con la stessa sentenza la Cassazione è anche intervenuta sulle regole e sui termini di prescrizione per l’iscrizione agli enti previdenziali.
IL CASO. L’Inps aveva iscritto d’ufficio alla gestione separata un professionista che, contemporaneamente all’attività di lavoro dipendente, per la quale era iscritto presso un’altra gestione assicurativa obbligatoria, svolgeva una attività libero-professionale.
Secondo il professionista, non esisteva alcun obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS dal momento che egli già versava il contributo integrativo a INARCASSA; nel caso in cui tale obbligo fosse esistito, questo sarebbe già caduto in prescrizione perchè calcolato dal momento in cui scadono i termini per il versamento dei contributi.
I giudici della Cassazione hanno spiegato che, nel caso specifico, un architetto o un ingegnere con un contratto di lavoro dipendente deve iscriversi alla gestione previdenziale obbligatoria prevista, presso l’INPS.
Nel caso in cui, oltre al lavoro dipendente, l’ingegnere o architetto svolga un’attività libero professionale, è tenuto al pagamento dei contributi sui ricavi percepiti nell’ambito di questa attività. Secondo la Corte si è ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti – che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi ad INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi – sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.
L’iscrizione a INARCASSA è però preclusa agli ingegneri e agli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Per questo motivo, i contributi vanno versati alla gestione separata dell’INPS. Oltre ai versamenti all’INPS e a quelli alla gestione separata INPS, è obbligatorio versare il contributo integrativo ad INARCASSA.
Il professionista, versando i contributi all’INPS e il contributo integrativo ad INARCASSA, pensava di assolvere correttamente ai suoi obblighi nei confronti del Fisco.
La Cassazione ha invece ribadito che il versamento del contributo integrativo ad INARCASSA ha una funzione solidaristica e non fa sorgere una posizione previdenziale a favore del professionista. Per questo è necessaria anche l’iscrizione alla gestione separata dell’INPS.
La Cassazione ha infine affermato che il termine per la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata decorresse dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, “in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”.
Per scaricare il testo dell’Ordinanza n. 23040/2019legge clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it

Pubblicato il Ottobre 4, 2019

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