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PER CONSERVARE L’AGEVOLAZIONE PRIMA CASA IL SECONDO IMMOBILE DEVE ESSERE ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Pubblicato il 18 Dicembre 2019

La Corte di Cassazione Civile, con l’ordinanza n. 29392 del 13 novembre 2019 ha riaffermato il principio secondo cui il contribuente che, venduto l’immobile per il quale abbia usufruito dei benefici "prima casa" prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, ne abbia poi acquistato un altro entro un anno dall’alienazione, può conservare l’agevolazione solo se trasferisce la propria residenza nel nuovo immobile, giustificandosi la differenza rispetto alla prima compravendita, relativamente alla quale è sufficiente stabilire la residenza nel comune ove è ubicato il bene, attesa l’intenzione del legislatore di non favorire operazioni meramente speculative.

Fonte: http://www.cortedicassazione.it

Pubblicato il Dicembre 18, 2019

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