In tema di rapporti tra diritto all’oblio e diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, la menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagoniste è lecita solo nell’ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l’interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestiti, mentre in caso contrario prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell’onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva.
Fonte: Corte di Cassazione; sezioni unite civili; sentenza, 22-07-2019, n. 19681 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.
Fonte: http://www.foroitaliano.it