Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 219 del 27 dicembre 2018, ha affermato che “è contrario ai doveri di lealtà e correttezza il comportamento dell’avvocato che, al fine di accentuarne l’enfasi persuasiva, invii mediante raccomandata semplice alla propria controparte un sollecito di pagamento sotto forma apparente di atto giudiziario senza tuttavia possederne i requisiti, peraltro ivi addebitando al destinatario stesso anche inesistenti spese di notifica a mezzo ufficiale giudiziari”.
La vicenda oggetto della sentenza ha visto protagonista un avvocato che aveva ricevuto una sanzione disciplinare dal COA di Milano per aver inoltrato alla controparte un atto di intimazione e diffida che esteriormente aveva la forma dell’atto giudiziario, pur in carenza dei requisiti.
“Alla luce dell’istruttoria svolta”, si legge nella sentenza, “il comportamento dell’Avvocato risulta essere in contrasto con le norme deontologiche in vigore, avendo predisposto un sollecito di pagamento nella forma di atto giudiziario in modo tale da poter indurre in errore il debitore destinatario”.
Fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it